C’è una domanda che mi fanno sempre più spesso, a voce bassa, quasi con imbarazzo. «Avvocato, il mio ex ha permesso a nostro figlio di aprire un profilo social. Ha undici anni. Io non sono d’accordo. Posso impedirglielo? Cosa rischio se lo segnalo?»
Chi sta attraversando una separazione conosce bene quella sensazione di impotenza. L’impressione è che l’altro genitore decida da solo, ignorando gli accordi o semplicemente con una sensibilità diversa. E quando entra in gioco lo smartphone – chat, video, notifiche – la tensione sale alle stelle. Non si discute più solo di orari di rientro o sport. È qualcosa che invade la cameretta, il tempo dello studio, il sonno.
Nelle ultime settimane è arrivata una notizia che può sembrare lontana dalle aule dei tribunali di famiglia, ma non lo è affatto. L’Unione Europea ha presentato una proposta di regolamento – il cosiddetto EU KIDS Act – per fissare limiti d’età chiari sui social media e obblighi di progettazione sicura per le piattaforme. Un segnale importante. Per la prima volta le istituzioni riconoscono che affidare tutto alla buona volontà dei genitori non basta più. Proviamo allora a ragionarci insieme, con i piedi per terra: se sei in fase di separazione, cosa cambia? E soprattutto, cosa puoi fare tu, oggi, per gestire questi conflitti senza trasformare il telefono in un’arma?
Non è solo questione di età: le decisioni sui figli restano decisioni condivise
Immagina questa scena. Torni a casa dopo il fine settimana con l’altro genitore e scopri che tuo figlio ha un nuovo account su una piattaforma di video. «Papà mi ha aiutato a crearlo». La prima reazione è rabbia: ti senti scavalcato. La seconda, forse, è preoccupazione: è legale? Posso cancellarlo? E se succede qualcosa?
Prima ancora di guardare le proposte europee, devi fare un passo indietro e tornare a un principio che nella separazione resta il faro di ogni decisione: la responsabilità genitoriale si esercita di comune accordo. Le scelte più importanti per i figli – dalla salute all’istruzione, fino all’educazione nel senso più ampio – vanno prese insieme. L’accesso ai social media non è un fatto tecnico. È una scelta educativa. E come tale, non spetta a un solo genitore. Il punto non è se l’età anagrafica sia 11, 13 o 15 anni. Il punto è che, fino a quando non c’è una diversa disposizione del giudice, entrambi avete lo stesso diritto e lo stesso dovere di decidere.
Quando un genitore concede uno strumento digitale senza il consenso dell’altro, non sta solo violando un dovere di leale collaborazione. Sta sottraendo al figlio la possibilità di essere accompagnato in un percorso graduale, condiviso, sorvegliato da entrambi. E questa sottrazione può diventare un elemento da portare all’attenzione del giudice, non per punire l’altro, ma per richiamare tutti al rispetto delle regole comuni.
Cosa cambierebbe con le nuove proposte europee
È qui che la cronaca recente incrocia i corridoi dei tribunali. La proposta EU KIDS Act non è ancora legge, ma delinea un quadro che presto potrebbe diventare vincolante. Prevede un percorso a tappe: sotto i 13 anni non sarà possibile aprire un account social. Tra i 13 e i 15 anni il minore potrà usare soltanto un mini account, creato con il coinvolgimento del genitore o del tutore, con funzionalità ridotte e strumenti di controllo. Solo dopo i 15 anni il ragazzo potrà avere un profilo autonomo, ma continuerà a godere di protezioni specifiche.
Leggendo queste soglie, potresti sentirti rassicurato: se tuo figlio ha 10 anni, la piattaforma – quando la norma entrerà in vigore – non dovrebbe neppure consentirgli di iscriversi. Ma attenzione: il regolamento introduce anche un principio molto più profondo, che va oltre il semplice divieto. Si chiama safety by design, sicurezza fin dalla progettazione. Significa che i servizi digitali dovranno eliminare meccanismi come lo scrolling infinito, le notifiche notturne, certi sistemi di ricompensa che favoriscono l’uso compulsivo. In altre parole, non basterà più dire «il bambino ha l’età per iscriversi»; la piattaforma stessa dovrà essere costruita per non creare dipendenza nemmeno in un adolescente.
Per un genitore separato questa novità ha un valore concreto. Quando discuterai con l’altro genitore, o quando un giudice dovrà valutare le vostre posizioni, non si parlerà più solo del permesso di aprire un profilo. Si parlerà di quanto l’ambiente digitale sia davvero adatto a tuo figlio, di quali impostazioni siano attive, di quali rischi siano stati prevenuti. La proposta europea offre quindi un parametro oggettivo: dice che non è normale esporre un bambino a contenuti pensati per adulti, né lasciarlo in balia di algoritmi che cercano di trattenerlo sullo schermo. Un conto è un’opinione personale, un conto è un futuro regolamento che fissa standard minimi di protezione.
Quando il conflitto arriva davanti al giudice
Capita che il dialogo si interrompa. E allora l’uso dei social entra ufficialmente nel fascicolo, accanto ai giorni di visita e all’assegno di mantenimento. Cosa guarda il giudice in queste situazioni? Non ha un manuale di istruzioni, ma ha un criterio guida: il superiore interesse del minore. E questo interesse non si riduce alla paura che il bambino veda un contenuto inappropriato. Include il diritto a un sonno regolare, alla concentrazione nello studio, a relazioni reali. Include anche il diritto a non essere strumentalizzato nei conflitti tra adulti.
Portare in tribunale una lite su uno smartphone può sembrare sproporzionato. Ma se riesci a collegare l’uso del dispositivo a conseguenze concrete – calo del rendimento scolastico, irritabilità, isolamento – il giudice ascolterà. Non emetterà una sentenza che cancella l’account, ma potrà imporre regole precise: niente telefono dopo le nove di sera, nessun social senza il consenso di entrambi, obbligo di condividere le password con l’altro genitore. Qui le nuove norme europee, anche solo come orientamento, potranno rafforzare la tua posizione. Se un regolamento afferma che certe funzionalità sono dannose per i minori, non sarai tu a doverlo dimostrare da zero.
Un ulteriore aspetto riguarda la verifica dell’età. La proposta europea impone sistemi di age assurance che rispettino la privacy. Le piattaforme dovranno accertare che un utente abbia davvero l’età dichiarata, ma senza raccogliere più dati del necessario. Anche qui c’è un riflesso familiare: se un genitore aiuta il figlio a mentire sull’età per creare un profilo, non sta solo violando le condizioni del servizio. Sta insegnando al minore che le regole si possono aggirare. E questo, in un procedimento sulla responsabilità genitoriale, può pesare.
Quando serve davvero un avvocato
Affrontare queste questioni da soli è possibile solo fino a quando il confronto con l’altro genitore resta aperto. Ma se ti accorgi che ogni discussione si trasforma in una guerra di messaggi, che le decisioni sull’uso dei dispositivi vengono prese a tua insaputa, o che tuo figlio inizia a manifestare segni di malessere, fermati. Non si tratta più di una divergenza educativa. Si tratta di tutelare il benessere di una persona che ha diritto a crescere in un ambiente equilibrato, anche quando mamma e papà non vivono più insieme.
Rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto di famiglia non significa andare subito in causa. Significa anzitutto capire in quale cornice giuridica ti stai muovendo. Puoi chiedere di rivedere le condizioni della separazione, inserendo clausole specifiche sull’educazione digitale. Puoi segnalare al giudice della famiglia la violazione ripetuta degli accordi. Puoi, nei casi più delicati, chiedere un intervento urgente. L’avvocato ti aiuterà a tradurre una preoccupazione concreta – «mio figlio passa sei ore al giorno su un social» – in un’istanza che il tribunale possa e debba valutare.
Non aspettarti bacchette magiche. I giudici non si sostituiscono ai genitori, e non esiste una sentenza che spenga internet. Ma esiste la possibilità di riportare il conflitto dentro un perimetro di regole chiare, condivise, e sempre più spesso ancorate a standard di protezione riconosciuti a livello europeo. La proposta EU KIDS Act, in questo senso, è un alleato che non ha ancora forza di legge ma indica già la direzione. E tu, come genitore, hai il diritto di percorrerla, anche quando sei solo in trincea.
Riferimenti
Diritto.it — 23 settembre 2026
Questo contenuto ha finalità informative e non costituisce un parere legale. Ogni situazione va valutata sui fatti concreti.